L’art. 15 comma 1 della legge regionale 23/2015 stabilisce che l’autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria è rilasciata dalla ATS ed è richiesta solo per le Strutture sanitarie di ricovero e cura, i centri di procreazione medicalmente assistita e per la residenzialità psichiatrica.
Tutte le altre Strutture sanitarie devono presentare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) alla ATS. Sono pertanto soggette a SCIA le strutture ambulatoriali, odontoiatriche definite come Attività Odontoiatriche Monospecialistiche (AOM), gli Studi Professionali di Medicina dello Sport (lo Studio Professionale di Medicina dello Sport può essere aperto in una struttura dedicata o in un ambulatorio già in esercizio e gestito da un Titolare diverso dal Medico dello Sport) e i laboratori clinici. Per la formulazione della SCIA si deve utilizzare l’applicativo regionale web SIGAUSS (ex ASAN), che è navigabile tramite i più comuni browser (es. Chrome o Edge).
Una volta compilate tutte le schermate e apposta la firma attraverso il pulsante dedicato, generare il report Istanza, che costituisce la vera e propria domanda. Questo documento e tutti gli altri eventualmente già prodotti in precedenza (ma comunque riproducibili anche in questa fase), dovranno quindi essere datati, firmati ed inoltrati alla ATS attraverso questo percorso, comprensivi della documentazione prevista (tutta la documentazione dovrà essere firmata digitalmente dal Legale Rappresentante e dal Direttore Sanitario).
Soltanto dopo la ricezione dei documenti, ATS prenderà in carico la pratica telematica.
La Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) deve essere presentata anche nei casi di ampliamento e di trasformazione:
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Per Ampliamento si deve intendere l'attivazione (aggiunta) di funzioni sanitarie precedentemente non svolte (es: nuova specialità/branca medica). La struttura che richiede l’ampliamento deve necessariamente essere già in possesso di titolo autorizzativo o equivalente per l’esercizio dell’attività. Le AOM non possono presentare istanze di ampliamento.
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Per Trasformazione si intende la modifica delle funzioni sanitarie già autorizzate (es. da specialistica ambulatoriale a diagnostica per immagini) o il cambio d’uso di edifici o di parti di essi (con o senza interventi edili), destinati a ospitare nuove funzioni sanitarie (es. acquisizione di nuovi locali precedentemente non adibiti ad attività ambulatoriale). Non configura invece una trasformazione il caso in cui vengano apportate modifiche alla destinazione d’uso dei locali precedentemente utilizzati per scopi sanitari. In quest’ultimo caso dovrà essere inviata una comunicazione con presentazione di planimetrie aggiornate allo stato di fatto e dovranno essere aggiornate le certificazioni di conformità elettrica, soprattutto se vengono destinati ad attività sanitaria locali che prima non lo erano.
Non sono soggetti a presentazione di SCIA:
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gli adeguamenti in materia di sicurezza
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gli adeguamenti ai requisiti strutturali e tecnologici generali
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gli adeguamenti ai requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi specifici
Tali interventi dovranno, comunque, essere oggetto di comunicazione preventiva. La comunicazione dovrà essere corredata dalla documentazione attestante gli adeguamenti in atto (planimetria, relazione tecnica e relazione sanitaria).
Non sono oggetto di SCIA e neppure comunicazione preventiva, gli interventi di manutenzione ordinaria che non vadano ad incidere sui requisiti specifici.
Si ricorda che tutta la documentazione e gli allegati devono essere timbrati, datati e firmati in originale e accompagnati, quando espressamente richiesto, dalla copia di un documento di identità in corso di validità del dichiarante.
La documentazione mancante, non completamente compilata, non timbrata, non datata, non firmata e non accompagnata dal documento di identità (quando richiesto) sarà considerata non idonea, l’istanza sarà considerata incompleta e non potrà essere accolta.
Il mancato accoglimento dell’istanza non consentirà lo svolgimento dell’attività di cui si comunica l’avvio.
Sono escluse dall’ambito di applicazione della presente procedura, in quanto regolate da altre normative specifiche, le seguenti attività:
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centri di procreazione medicalmente assistita
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unità di raccolta sangue
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residenzialità e semi residenzialità psichiatrica;
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strutture di ricovero e cura, day surgery, day hospital
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studi professionali dei Medici di Medicina di Base e Pediatri di Libera Scelta
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centri di medicina dello sport accreditati