MOCA - Materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con alimenti (comunicazione ai sensi dell'art 6 del D.Lgs 29/2017)

Pubblicato il 03/10/2022 alle 16:45
Ultima modifica: 28/12/2023 alle 11:20

Ai sensi dell'art 6 del D.Lgs 29/2017, gli operatori economici (OE) dei materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti (MOCA) devono comunicare all'autorità sanitaria territorialmente competente gli stabilimenti che eseguono le seguenti attività di cui al regolamento (CE) 2023/2006:

  • Produzione in proprio o per conto terzi di materiali destinati e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti (MOCA) (compresi i pezzi di ricambio). Per le materie plastiche, l'obbligo di comunicazione parte dalla produzione e trasformazione dei polimeri. La produzione delle sostanze per la formazione dei polimeri (additivi, catalizzatori, monomeri ecc.) è esclusa dall'obbligo di comunicazione.
  • Trasformazione: comprende la produzione di MOCA a partire da materie prime adatte al contatto con alimenti. Es. produzione di poliaccoppiati, di cartoni per latte, formatura di vaschette in alluminio a partenza da fogli sottili e laminati, stampaggio a iniezione di bottiglie in PET o altre materie plastiche, stampa di pellicole, carte, cartoni ecc.
  • Deposito: comprende la sola attività di stoccaggio a supporto di una impresa che produce o trasforma MOCA anche per conto terzi.
  • Distribuzione: comprende le attività di commercio/distribuzione MOCA (destinati ad altri OE o altre imprese alimentari) anche attraverso forme di commercio tipo e-commerce. Rientrano in questa tipologia anche gli importatori intermediari di MP e MOCA destinati ad altri OE o direttamente a imprese alimentari.

La comunicazione ai sensi dell'art 6 del D.Lgs 29/2017 va trasmessa al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) competente per territorio in riferimento alla sede operativa dove viene svolta l'attività, attraverso la piattaforma digitale http://www.impresainungiorno.gov.it/ (rif. DPR 160/2010). Il SUAP, valutata la completezza formale della Comunicazione, trasmette all'Impresa l’atto di ricevuta della pratica inoltrata, permettendone così l’inizio dell’attività, e inoltra la documentazione all'ATS e agli altri Enti competenti.

L'Operatore economico dovrà inoltrare una comunicazione per ogni sede operativa gestita. Per esempio, se un Operatore ha uno stabilimento di produzione in un Comune ed un secondo stabilimento in un altro Comune, dovrà inoltrare due comunicazioni: una al SUAP del primo Comune ed una al SUAP del secondo Comune.

Sono esclusi dall’obbligo di comunicazione il distributore al consumatore finale e l’utilizzatore di MOCA, ossia coloro che non operano alcuna trasformazione del prodotto ma si limitano ad usarlo tal quale per la propria attività.

Il comma 2 dell’art. 6 dispone che, nel caso in cui l’attività posta in essere dall’operatore economico sia soggetta all’obbligo di registrazione o riconoscimento ai sensi dei Regolamenti CE 852/0414 e 853/04, la comunicazione sopra citata possa essere riportata nella medesima segnalazione (SCIA).

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