Finanziamento dei controlli e delle attività ufficiale (D.Lgs. 32/2021)

Pubblicato il 16/06/2023 alle 09:17
Ultima modifica: 17/01/2024 alle 13:19

Come previsto dal D.Lgs 32 del 01.02.2021 "Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell’articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117” sono stabilite le modalità di finanziamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuate per garantire l’applicazione della normativa in materia di alimenti, sicurezza alimentare, materiali e oggetti destinati a venire in contatto con alimenti (MOCA), mangimi, salute animale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, benessere animale, immissione in commercio e uso di prodotti fitosanitari. Inoltre, definisce le tariffe per l’ispezione in caso di macellazione di animali fuori dal macello per autoconsumo e in caso di animali selvatici oggetto di attività venatoria per autoconsumo o per cessione diretta.

Le tariffe del Decreto non si applicano:

  • agli enti del Terzo settore, di cui al Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117
  • alle Associazioni di volontariato, iscritte nel registro regionale della Protezione civile di cui al Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1
  • agli Operatori della produzione primaria e operazioni associate
  • ai broker ed agli intermediari di commercio con sede diversa da uno stabilimento fisico.

Gli operatori che effettuano produzione primaria e operazioni associate, sono soggetti esclusivamente alle tariffe per:

  • la registrazione
  • il riconoscimento
  • i controlli ufficiali originariamente non programmati
  • i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali su richiesta
  • le autorizzazioni.
     

 

Si precisa che dal 1 gennaio 2022 le disposizioni e le tariffe di cui al D.Lgs n. 194/2008 non sono più applicate e sono sostituite dalle disposizioni e dalle tariffe previste dal D.Lgs n. 32/2021.