Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori
Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.
ILLIMITATO
Chiunque può esercitarlo anche indipendentemente dall’essere cittadino italiano o residente nel territorio dello Stato.
Sono accessibili i dati e i documenti detenuti dalla Pubblica Amministrazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis del D.Lgs. n. 33/2013.
- Ufficio che detiene i dati o i documenti richiesti
- Ufficio relazioni con il Pubblico (URP)
L’istanza può essere presentata con una delle seguenti modalità:
- direttamente presso gli uffici protocollo;
- tramite il servizio postale;
- tramite posta elettronica certificata (utilizzando un dominio mittente di posta elettronica certificata). all’indirizzo protocollogenerale@pec.ats-milano.it
- Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- Difensore Civico competente territorialmente
Il procedimento di accesso civico generalizzato deve concludersi nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza con la comunicazione del relativo esito al richiedente e agli eventuali controinteressati. Tali termini sono sospesi nel caso di comunicazione dell’istanza al contro interessato, durante il tempo stabilito dalla norma per consentire allo stesso di presentare eventuale opposizione (10 giorni dalla ricezione della comunicazione).
In caso di accoglimento, l’amministrazione provvede a mettere a disposizione del richiedente i dati o i documenti richiesti. Laddove la richiesta di accesso civico sia stata accolta nonostante l’opposizione del controinteressato, l’amministrazione è tenuta a darne comunicazione a quest’ultimo. I dati o i documenti richiesti possono essere messi a disposizione del richiedente non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato, ciò anche al fine di consentire a quest’ultimo di presentare eventualmente richiesta di riesame al responsabile della Trasparenza ATS, o ricorso al difensore civico, oppure ricorso al giudice amministrativo (cfr. art. 5, commi 7-9).
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici - Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e d.lgs. 36/2006 di recepimento della stessa - in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
