
L’art. 6 della Legge Regionale n. 20 del 30 dicembre 2025, entrata in vigore il 1° gennaio 2026, ha introdotto delle misure per favorire gli assistiti che hanno usufruito, in regime di esenzione da reddito, di prestazioni sanitarie o di farmaci dispensati dal SSN senza la corresponsione del relativo ticket.
Notificata entro il 31 dicembre 2025: è differito al 31 dicembre 2026il termine per il pagamento del ticket a titolo di compartecipazione alla spesa sanitaria, della relativa sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 316-ter, secondo comma, del codice penale, delle maggiorazioni per interessi legali maturati e delle spese del procedimento. Decorso inutilmente il termine del 31 dicembre 2026, la competente Agenzia di Tutela della Salute (ATS) procede agli atti finalizzati al recupero coattivo degli importi di cui al primo periodo.
Notificato entro il 31 dicembre 2025: è differito al 31 dicembre 2026 il termine per il pagamento del ticket a titolo di compartecipazione alla spesa sanitaria, delle maggiorazioni per interessi legali maturati e delle spese del procedimento, con esonero dall’obbligo di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 316-ter, secondo comma, del codice penale. Decorso inutilmente il termine del 31 dicembre 2026, la competente ATS procede alla notifica dell’ordinanza-ingiunzione e, se necessario, agli atti finalizzati al recupero coattivo degli importi di cui al primo periodo.
Qualora non sia stato notificato il verbale di accertamento, entro il 31 dicembre 2025, i soggetti interessati possono presentare, entro il termine del 31 dicembre 2026, formale richiesta alla competente ATS di regolarizzare spontaneamente la propria posizione mediante pagamento dell’importo del ticket non versato per la fruizione di prestazioni sanitarie o di farmaci dispensati dal SSN, maggiorato degli interessi legali maturati. Decorso inutilmente il termine del 31 dicembre 2026, la competente ATS procede al recupero dell’importo del ticket, nonché all’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 316-ter, secondo comma, del codice penale, degli interessi legali maturati e delle spese del procedimento.
All’assistito che s’impegna a corrispondere quanto dovuto non sono addebitate le spese del procedimento. Non sono altresì addebitati gli interessi legali in caso di pagamento dell’intero importo dovuto entro trenta giorni dalla sottoscrizione dell’impegno ad estinguere il debito. Qualora invece l’interessato paghi oltre il termine di trenta giorni oppure ottenga il beneficio della rateizzazione, devono essere corrisposti gli interessi legali maturati a decorrere dalla sottoscrizione dell’impegno a corrispondere gli importi indicati dall’ATS competente e sino alla completa estinzione del debito.
L’ammontare del ticket dovuto è calcolato senza procedere allo scorporo delle prestazioni per le quali sono previste altre esenzioni.
Per l’applicazione delle esenzioni da reddito si fa riferimento alle soglie definite a livello regionale.
Per chiedere di regolarizzare la propria posizione utilizzare il modulo presente nella sezione Documenti.
- inviare una e-mail a controlloesenzioni@ats-milano.it
- contattare il numero telefonico 02 8578 8089 (attivo da lunedì a giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00)
