Riconoscimento per le attività di produzione, commercializzazione e deposito ai fini della commercializzazione degli additivi alimentari, degli aromi e degli enzimi (Reg.(ce) 852/2004)

Pubblicato il 03/10/2022 alle 15:51
Ultima modifica: 28/12/2023 alle 15:33

Riconoscimento, ai sensi dell'art. 6 del reg CE 852/04, per stabilimenti che effettuano la produzione, commercializzazione e deposito ai fini della commercializzazione degli additivi alimentari, degli aromi e degli enzimi disciplinati dal d.l.gs 25 gennaio 1992 n. 107, dal D.M. 27 febbraio 1996 n. 209, dal DPR 19 novembre 1997 n. 514, dai Regolamenti (CE) 1331/2008, 1332/2008, 1333/2008 e 1334/2008 e ssmmii;

L'obbligo del riconoscimento riguarda

  • Gli stabilimenti in cui si svolgono tutte le fasi del processo dalla materia prima al prodotti finito
  • Gli stabilimenti in cui si svolgono le fasi del processo che partono da intermedi di lavorazione ed esitano nel prodotto finito
  • Le attività di deposito e commercio all’ingrosso di prodotti finiti.

Non rientra nel campo di applicazione di questa procedura:

  • La produzione di intermedi di lavorazione
  • L’impiego di detti prodotti come ingredienti nella preparazione di altri prodotti
  • La vendita al dettaglio al consumatore finale di prodotti confezionati
  • L’attività di intermediazione commerciale all’ingrosso di additivi, aromi, enzimi, ossia movimentazione dei prodotti senza deposito (es. commercio on line)

Profilazione

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