Rivolto a
Riconoscimento, ai sensi dell'art. 6 del reg CE 852/04, per stabilimenti che effettuano la produzione, commercializzazione e deposito ai fini della commercializzazione degli additivi alimentari, degli aromi e degli enzimi disciplinati dal d.l.gs 25 gennaio 1992 n. 107, dal D.M. 27 febbraio 1996 n. 209, dal DPR 19 novembre 1997 n. 514, dai Regolamenti (CE) 1331/2008, 1332/2008, 1333/2008 e 1334/2008 e ssmmii;
L'obbligo del riconoscimento riguarda:
- Gli stabilimenti in cui si svolgono tutte le fasi del processo dalla materia prima al prodotti finito
- Gli stabilimenti in cui si svolgono le fasi del processo che partono da intermedi di lavorazione ed esitano nel prodotto finito
- Le attività di deposito e commercio all’ingrosso di prodotti finiti.
Non rientra nel campo di applicazione di questa procedura:
- La produzione di intermedi di lavorazione
- L’impiego di detti prodotti come ingredienti nella preparazione di altri prodotti
- La vendita al dettaglio al consumatore finale di prodotti confezionati
- L’attività di intermediazione commerciale all’ingrosso di additivi, aromi, enzimi, ossia movimentazione dei prodotti senza deposito (es. commercio on line)
Profilazione
Seleziona il tuo profilo e il comune di appartenenza e clicca su Cerca per visualizzare le prestazioni associate